Scatta domani, 1 luglio 2023, una importante riforma del lavoro sportivo così come stabilito dai decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e dal decreto correttivo riforma dello sport. Per le informazioni in ambito giuridico fiscale ci si può rivolgere all’ufficio giuridico-fiscale della Presidenza nazionale e all’indirizzo giuridico@csi-net.it o fiscale@csi-net.it.
Tra le novità più importanti spicca quella relativa ai compensi sportivi dilettantistici che, così come conosciuti, non esisteranno più. Sono interessati dalla Riforma dello Sport tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, ma anche le figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dai regolamenti tecnici degli Organismi sportivi dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro non sportivo. Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro.
Il volontario presterà gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, ma dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo. Potrà solo ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza.
Il lavoratore sportivo invece, in base alle modalità di svolgimento del rapporto, potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel dilettantismo la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 24 ore (come da decreto correttivo) settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
Novità per chi svolge attività amministrativa-gestionale con i lavoratori che saranno inquadrati come co.co.co. e si applicherà la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
Assicurazioni infortuni sul lavoro – Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).
Obbligo comunicazione centri per l’impiego – L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, prevista dalla normativa vigente, si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Contribuzione INPS – L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25%. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, ecc. La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.
Non si tratta di una decontribuzione, ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.
Franchigia fiscale sportivi: 15.000 euro/anno – Riguardo al fisco, nell’area del dilettantismo l’imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (prima era 10mila); sotto questa franchigia non ci sono adempimenti.
Premi sportivi – Gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito, ma avranno una ritenuta alla fonte del 20%.
Semplificazioni per i Direttori di gara – Si semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego, entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.
Orari di lavoro per i lavoratori sportivi – Passano da 18 a 24 ore settimanali. Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Lavoratori sportivi: regole per la sicurezza – Si prevede la possibilità di istituire una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, in linea con l’articolo 41 del D.Lgs 81/2008, eliminando il riferimento alla prestazione non occasionale e stabilendo i tempi per le rivalutazioni diagnostiche e cliniche.
L’accertamento dell’idoneità psicofisica del lavoratore sarà definito da DPCM che prevede le modalità di valutazione medica dei lavoratori sportivi. Il medico dello sport certifica l’idoneità psicofisica del lavoratore, mentre il medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 monitora la salute dei lavoratori in relazione al contesto di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità dell’attività lavorativa. Il lavoro sportivo, sia subordinato che autonomo, è coperto dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come già citato, è necessario assicurare la responsabilità civile anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).
Dipendenti pubblici – I dipendenti pubblici che intendono collaborare con asd ed ssd è bene che facciano immediatamente richiesta al datore di lavoro dell’autorizzazione prevista. Il correttivo, infatti, stabilisce le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro. In attesa che decorrano i termini per il silenzio/assenso e giunga l’autorizzazione, si consiglia di procedere con la comunicazione relativa ad una prestazione volontaria.
Servizi ai territori – Il registro delle attività sportive dilettantistiche sarà strumento rilevante per il funzionamento della riforma. L’area nazionale servizi al territorio e tesseramento sta già seguendo, davvero una ad una, tutte le realtà che devono adeguare lo statuto, o non hanno provveduto alla regolare procedura di iscrizione al RAS, o presentino altre problematiche. Sia per adeguare lo statuto, sia per mantenere l’iscrizione al RAS, con i conseguenti benefici, è assolutamente necessario inserire tutte le informazioni richieste e seguire attentamente le circolari inviate dall’area servizi al territorio e tesseramento. Dal RAS, infatti, passano le informazioni che il Dipartimento per lo sport, in automatico, trasmette all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, ad oggi, il RAS non contempla tutte le funzioni previste dalla riforma dello sport; per questa ragione, diviene indispensabile restare aggiornati sulle procedure. Si raccomanda, pertanto, di leggere con attenzione tutte le comunicazioni che saranno inviate. Come già comunicato, si ricorda che, proprio per il necessario aggiornamento, dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023 il RAS risulterà sospeso. Per esigenze specifiche, l’area servizi al territorio e tesseramento è contattabile alla mail: territorio@csi-net.it.
Codici di condotta e tutela minori – Esistono altri elementi legati alla riforma che è necessario che siano presi in considerazione da parte delle associazioni e società sportive. Con nota del 12 giugno 2023, il capo Dipartimento per lo sport ha ricordato a tutti gli organismi sportivi che …devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale…
fonte notizia centrosportivoitaliano.it